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Sez. U, Ordinanza n. 26228 del 02/12/2005 (Rv. 585127 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sentenza del Consiglio di Stato - Mancato accoglimento di richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato - Motivo di ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585127-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

La Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale. Ne consegue che il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia del Lussemburgo, non configurando una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rende inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la decisione di detto Consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)