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Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005 (Rv. 580585 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sentenza del Consiglio di Stato - Mancato accoglimento di richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato - Censura sul punto del ricorrente per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580585-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Posto che il Consiglio di Stato è organo di vertice nell'ordinamento giurisdizionale cui appartiene, il mancato accoglimento, da parte di detto Consiglio, di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del Lussemburgo, ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177) del Trattato, è espressione della "potestas iudicandi" devoluta a quel giudice, e dunque rientra nei limiti interni della sua giurisdizione. Pertanto non è ammissibile la censura del ricorrente per Cassazione diretta a sostenere la ravvisabilità - esclusa invece dal Consiglio di Stato - del ragionevole dubbio idoneo a giustificare la domanda di rinvio pregiudiziale, trattandosi di motivo volto, non già a prospettare una questione attinente alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a denunciare un (supposto) errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)