Sez. U, Sentenza n. 5765 del 10/06/1998 (Rv. 516316 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Ritardo nella corresponsione di arretrati di stipendi - Richiesta del pubblico dipendente all'Amministrazione datrice di lavoro degli interessi e della rivalutazione - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda con la quale il pubblico dipendente rivendichi dall'Amministrazione datrice di lavoro la corresponsione di determinate somme a titolo di interessi e rivalutazione per il ritardo nella corresponsione di arretrati di stipendi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo essendo diretta a far valere le conseguenze di un inadempimento della P.A. datrice di lavoro e non già diritti patrimoniali consequenziali all'annullamento di provvedimenti amministrativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)