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Sez. U, Sentenza n. 2697 del 22/03/1994 (Rv. 485829 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Ritardo nella corresponsione di arretrati di stipendi - Richiesta del pubblico dipendente all'Amministrazione datrice di lavoro degli interessi e della rivalutazione - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Acconti I.R.P.E.F. indebitamente trattenuti su somme corrisposte a titolo di arretrati - Richiesta di restituzione da parte del pubblico dipendente all'amministrazione finanziaria - Controversia relativa - Giurisdizione delle commissioni tributarie.
Stato
decisa il 1994-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485829-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

La domanda con la quale il pubblico dipendente rivendichi dall'Amministrazione datrice di lavoro la corresponsione di determinate somme a titolo di interessi e rivalutazione per il ritardo nella corresponsione di arretrati di stipendi e, da quella fiscale, la restituzione di acconti I.R.P.E.F. indebitamente trattenuti su prestazioni spettanti per identico titolo, è devoluta, per la prima parte, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo diretta a far valere le conseguenze di un inadempimento della pubblica amministrazione datrice di lavoro e non già diritti patrimoniali conseguenziali all'annullamento di provvedimenti amministrative, e, per la seconda parte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, quali giudici del rapporto impositivo la cui cognizione è implicata dal contenuto della pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)