Sez. 3, Sentenza n. 2065 del 21/03/1985 (Rv. 439972 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - GIUDIZIO SULLA MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO PROMOSSO DAL CONCEDENTE - CONCESSIONE DEL TERMINE DI GRAZIA - SUPERFLUITÀ IN RELAZIONE AL SOPRAVVENUTO PAGAMENTO DEI CANONI - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - GIUDIZIO SULLA MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO PROMOSSO DAL CONCEDENTE - CONCESSIONE DEL TERMINE DI GRAZIA - SUPERFLUITÀ IN RELAZIONE AL SOPRAVVENUTO PAGAMENTO DEI CANONI - CONDIZIONI.*
In tema di affitto di fondo rustico, e con riguardo al giudizio promosso dal concedente per denunciare la morosità dell'affittuario, la concessione al convenuto di un termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, prevista dall'art. 4 quinto comma della legge 10 dicembre 1973 n. 814, può ritenersi superflua, alla stregua del sopravvenuto adempimento dell'affittuario medesimo, solo quando si tratti di adempimento idoneo ad escludere la morosità in quanto conforme alle tabelle vigenti (quarto comma del citato art. 4). (V 2212/81, mass n 412948).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 7, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 1, Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)