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Sez. L, Sentenza n. 2212 del 13/04/1981 (Rv. 412948 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO DEI CANONI NELLA MISURA EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - ESCLUSIONE DELLA MOROSITA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROCEDERE D'UFFICIO ALLA DETERMINAZIONE DELLA PREDETTA MISURA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412948-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO DEI CANONI NELLA MISURA EX ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - ESCLUSIONE DELLA MOROSITA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROCEDERE D'UFFICIO ALLA DETERMINAZIONE DELLA PREDETTA MISURA - INSUSSISTENZA.*

Il quarto comma dell'art 4 della legge 10 dicembre 1973 n 814 - prevedendo, in relazione alle annate agrarie dal 1970/71 al 1972/73, che il pagamento dei canoni di affitto nella misura determinata a norma dei canoni precedenti esclude la morosita dell'affittuario (con conseguente superfluita della concessione del termine di sanatoria di cui all'ultimo comma dello stesso articolo) - non impone anche al giudice di eseguire d'ufficio detta Determinazione.*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)