Sez. 5, Sentenza n. 14696 del 05/11/1999 Ud. (dep. 29/12/1999) Rv. 215190 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - COMPETENZA | Competenza territoriale - Eccepibilità subito dopo l'accertamento per la prima volta della regolare costituzione delle parti - Modifica della imputazione ai sensi dell'art. 516 cod.proc. pen. - Nuova decorrenza del termine per proporre eccezione di incompetenza territoriale - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - COMPETENZA
L'incompetenza territoriale deve essere dedotta ai sensi dell'art 491 cod.proc.pen., subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile. Tale limitazione pertanto rimane ferma anche nel caso in cui, nel corso della istruttoria dibattimentale, emerga la diversità del fatto, con conseguente applicazione dell'art 516 cod.proc.pen., che, non comportando regressione del procedimento, non elimina la preclusione sopra indicata. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 265 del 30.6.1994).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)