Sez. 1, Sentenza n. 2490 del 05/10/1973 (Rv. 365922 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - CONSIGLIERE COMUNALE - MEDICO DIPENDENTE DI UN OSPEDALE COMUNALE - ELEGGIBILITA.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - CONSIGLIERE COMUNALE - MEDICO DIPENDENTE DI UN OSPEDALE COMUNALE - ELEGGIBILITA.*
Non e ineleggibile - ai sensi dell'art 15, n 3, del tu 16 maggio 196 0, n 570 - all'ufficio di consigliere comunale (e non e, quindi neppure soggetto alla decadenza dall'ufficio stesso) il medico dipendente di un ospedale comunale ancorche il comune abbia provveduto alla nomina non solo di due dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente, come previsto dall'art 9 secondo comma, n 2, della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n 132, ma anche di altri due membri 'in rappresentanza degli originari interessi dell'entè, a norma del successivo n 3 della medesima disposizione, in quanto, neppure in tale ipotesi, puo ritenersi che l'ente ospedaliero sia alle dipendenze o soggetto alla supremazia o vigilanza del comune. (V 2997/72, mass n 360752).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 9 com. 2 n. 2, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 9 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)