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Sez. 1, Sentenza n. 2997 del 11/10/1972 (Rv. 360752 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - PROVINCIALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE PROVINCIALE - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI UN OSPEDALE - INTERVENTO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA - VIGILANZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALL'ENTE REGIONE - STIPENDIATO O SALARIATO DI UN OSPEDALE SIFFATTO - ELEGGIBILITA A CONSIGLIERE PROVINCIALE.*
Stato
decisa il 1972-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360752-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - PROVINCIALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE PROVINCIALE - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI UN OSPEDALE - INTERVENTO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA - VIGILANZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALL'ENTE REGIONE - STIPENDIATO O SALARIATO DI UN OSPEDALE SIFFATTO - ELEGGIBILITA A CONSIGLIERE PROVINCIALE.*

L'intervento del comune o della provincia nella composizione degli organi amministrativi di un ospedale non concreta l'Esercizio di un potere di vigilanza, come quello che potrebbe dar luogo all'ineleggibilita prevista dall'art 10 n 3 della legge 8 marzo 1951 n 122, nei confronti di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti o istituti sottoposti a vigilanza della provincia. A norma della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n 132, art 16, la vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri spettano all'ente regione.*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 16, Legge 08/03/1951 num. 122 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)