Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11141 del 20/05/2011 (Rv. 618082 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - L. reg. Lazio n. 34 del 2001 - Introduzione di nuove aliquote - Espressa previsione di entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 - Contrasto con l'art. 3 dello Statuto del Contribuente - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'art. 5, comma 1 della legge reg. Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (entrata in vigore il 13 gennaio 2002) nel prevedere che le nuove aliquote siano applicabili a far data dal 1° gennaio 2002 stabilisce, derogando a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del c.d. Statuto del contribuente (l. 27 luglio 2000 n. 212), che la modifica delle aliquote si applichi non a partire dall'anno successivo, ma da quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono. Tale deroga deve ritenersi legittima, in quanto l'espressa previsione di retroattività - necessaria per poter derogare al principio stabilito dall'art. 3 dello Statuto citato - sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come "regola di eccezionale retroattività".
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 13/12/2001 num. 34 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)