Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27883 del 20/12/2011 (Rv. 620823 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Legge reg. Lazio n. 34 del 2001 - Introduzione di nuove aliquote - Espressa previsione di entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 - Contrasto con l'art. 3 dello Statuto del contribuente - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'art. 5, comma 1 della legge reg. Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (entrata in vigore il 13 gennaio 2002) nel prevedere che le nuove aliquote siano applicabili a far data dal 1° gennaio 2002 stabilisce, derogando a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del cd. Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che la modifica delle aliquote si applichi non a partire dall'anno successivo, ma da quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono. Tale deroga deve ritenersi legittima, in quanto l'espressa previsione di retroattività - necessaria per poter derogare al principio stabilito dall'art. 3 dello Statuto cit. - sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come "regola di eccezionale retroattività", non potendo la legge regionale essere disapplicata dal giudice tributario, al quale, in ogni caso, è rimessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 13/12/2001 num. 34 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)