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Sez. 3, Sentenza n. 1311 del 27/05/1964 (Rv. 301868 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA DEI LOCALI A DISPOSIZIONE DEL LOCATORE PER L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA - NECESSITA DI AMPLIAMENTO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301868-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITA DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA DEI LOCALI A DISPOSIZIONE DEL LOCATORE PER L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA - NECESSITA DI AMPLIAMENTO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In caso di locazione d'immobile per uso diverso da quello della abitazione, la volonta, seriamente manifestata dal locatore, di ampliare la propria azienda e di aumentare la propria attivita commerciale, industriale o professionale, costituisce causa legittima per la cessazione della proroga legale del contratto. Non occorre che l'addotta insufficienza dei locali a disposizione del locatore si concreti in uno stato di assoluto bisogno, bastando una situazione di notevole disagio a giustificare l'esigenza di riavere l'immobile locato. L'accertamento di tale insufficienza costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato. (V 2661/61; 439/59; 2875/75).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)