diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 29212 del 06/12/2017 (Rv. 646596 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del danneggiante - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2050 o 2051 c.c. - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646596-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Qualora l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto un inammissibile mutamento della “causa petendi” la contestazione, per la prima volta in appello, della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. rispetto all’originaria domanda il cui fatto costitutivo si basava sull’esecuzione di lavori di manutenzione con modalità non professionali che avevano causato infiltrazioni di acqua ed umidità nell’appartamento dell’attore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)