Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16110 del 29/07/2015 (Rv. 636396 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Omessa notificazione all'amministrazione del decreto di accoglimento parziale della domanda di indennizzo - Opposizione del ricorrente ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 - Eccezione dell'amministrazione di infondatezza della pretesa e violazione art. 2 bis della medesima legge - Ammissibilità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in caso di mancata notificazione all'amministrazione del decreto emesso dal presidente della corte d'appello, o dal magistrato da questo delegato, la stessa amministrazione, convenuta in sede di opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 dal ricorrente, il quale si dolga dell'accoglimento parziale della domanda, può limitarsi ad eccepire l'integrale infondatezza della pretesa di indennizzo e la violazione dell'art. 2 bis della medesima legge, senza necessità di proporre opposizione in via incidentale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)