Sez. U, Sentenza n. 21493 del 20/10/2010 (Rv. 614453 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Imposte sui redditi - Richiesta di un'esenzione non spettante - Sanzione per infedele dichiarazione ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Mancato rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 46, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, essendo connessa alla debenza di una maggiore imposta, è applicabile anche quando la differenza di imposta dipenda dall'avere il contribuente invocato un'esenzione a lui non spettante, nel qual caso l'illecito sussiste anche se non sia ancora intervenuto il rigetto dell'istanza, avendo il provvedimento positivo o negativo dell'Amministrazione efficacia meramente dichiarativa dell'esistenza o meno del diritto all'esenzione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)