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Sez. 5, Sentenza n. 15874 del 07/07/2009 (Rv. 609020 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzioni dall'ILOR e dall'IRPEG ex artt. 101 e 105 del T.U. n. 218 del 1978 - Annullamento della precedente declaratoria di esenzione - Natura - Atto di accertamento integrativo - Configurabilità - Esclusione - Atto amministrativo - Configurabilità - Conseguenze - Art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609020-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Le esenzioni dall'ILOR e dall'IRPEG previste dagli artt. 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) operano "ex lege", e devono essere riconosciute anche d'ufficio in presenza dei requisiti ivi previsti, avendo natura di diritti soggettivi. Pertanto il provvedimento con il quale l'Ufficio, dopo aver riconosciuto l'esenzione, ne dispone il successivo annullamento in autotutela, non costituisce atto di accertamento integrativo, espressione del potere impositivo, ma un atto di natura amministrativa, non soggetto alla disciplina dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma alle regole e principi generali che disciplinano gli atti amministrativi, con conseguente legittimità del ricorso alle forme di autotutela da parte dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, DPR 27/03/1992 num. 287 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)