Sez. 3, Sentenza n. 2168 del 26/06/1972 (Rv. 359426 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE.*
Chi agisce in revindica ha l'Onere di provare la sussistenza dell'asserita proprieta sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i suoi danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, laddove il convenuto puo trincerarsi dietro l'eccezione possideo quia possideo. (Conf 1245'71, mass n 351408).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)