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Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 28/04/1971 (Rv. 351408 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL RIVENDICANTE - CONTENUTO - POSIZIONE DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351408-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL RIVENDICANTE - CONTENUTO - POSIZIONE DEL CONVENUTO.*

L'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata risalendo, attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che si e acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei danti causa per la durata richiesta dalla leggè tale Onere grava esclusivamente sul rivendicante ed il convenuto in rivendicazione non e tenuto a fornire alcuna prova della proprieta della cosa, potendosi ben limitare ad opporne il possesso (possideo quia possideo) e, se adduce qualche diritto sulla cosa, cio non comporta rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonera l'attore dalla prova a suo carico. (V 786'70, mass n 346083' 3909'69, mass n 344315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)