diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 772 del 18/03/1971 (Rv. 350590 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONFIGURABILITA DI CLAUSOLA DI STILE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350590-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CONFIGURABILITA DI CLAUSOLA DI STILE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce clausola di stile la clausola risolutiva espressa redatta in maniera generica e cioe con riferimento non gia ad una specifica inadempienza, ma alla violazione di una qualsiasi delle clausole del negozio, perche tale clausola nulla aggiunge alla norma generale dell'art 1453 cod civ completata dall'art 1455 stesso codice. L'accertamento relativo all'esatta portata della clausola risolutiva, al fine di determinare se essa faccia riferimento oppure no ad una specifica inadempienza, costituisce valutazione di merito, incensurabile in Cassazione se correttamente motivato. (V 2366'68, mass n 334709).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)