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Sez. 3, Sentenza n. 4978 del 27/09/1979 (Rv. 401634 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CLAUSOLA REDATTA IN MANIERA GENERICA - CLAUSOLA DI STILE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401634-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - CLAUSOLA REDATTA IN MANIERA GENERICA - CLAUSOLA DI STILE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Costituisce mera clausola di stile la clausola risolutiva espressa redatta in maniera generica, e cioe con riferimento non gia ad una specifica inadempienza, bensi alla violazione di una qualsiasi delle clausole del negozio, poiche tale clausola nulla aggiunge alla norma generale dell'art 1453 cod civ, completata dallo art 1455 dello stesso codice. L'accertamento relativo all'esatta portata della clausola risolutiva espressa costituisce valutazione di merito insindacabile in Cassazione se correttamente motivata. (Conf 772/71, mass n 350590).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)