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Sez. L, Sentenza n. 5116 del 12/10/1984 (Rv. 436901 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ESTREMI - RETRIBUZIONE RICEVUTA DALL'ASSICURATO, IN VIRTÙ DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI, DURANTE L'ASSENZA DAL LAVORO PER MOTIVI DI SALUTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436901-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ESTREMI - RETRIBUZIONE RICEVUTA DALL'ASSICURATO, IN VIRTÙ DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI, DURANTE L'ASSENZA DAL LAVORO PER MOTIVI DI SALUTE - IRRILEVANZA.*

Per l'insorgenza del diritto alla pensione di Invalidità, ai sensi dell'art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni, è necessaria l'intrinseca e obiettiva riduzione nell'assicurato, a causa di malattia, della capacità di continuare a svolgere la propria specifica attività lavorativa, ovvero attività affine traendone il relativo guadagno, mentre è irrilevante, al fine di escludere il relativo diritto, la circostanza che l'assicurato venga a percepire durante l'assenza dal lavoro per motivi di salute, in virtù di particolari Disposizioni, la retribuzione. (V 3699/78, mass n 393214).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)