Sez. L, Sentenza n. 3699 del 24/07/1978 (Rv. 393214 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - ACCERTAMENTO DI UN'INFERMITA DI NOTEVOLE GRAVITA PUR SE NON INVALIDANTE NELLA MISURA DI LEGGE - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EXTRAPATOLOGICI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITA DI LAVORO "INTERMEDIA" RISPETTO AL LAVORO GIA SVOLTO ED A QUALSIASI ALTRO IPOTIZZABILE - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - ACCERTAMENTO DI UN'INFERMITA DI NOTEVOLE GRAVITA PUR SE NON INVALIDANTE NELLA MISURA DI LEGGE - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EXTRAPATOLOGICI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITA DI LAVORO "INTERMEDIA" RISPETTO AL LAVORO GIA SVOLTO ED A QUALSIASI ALTRO IPOTIZZABILE - NECESSITA.*
Nel giudizio di accertamento del diritto alla pensione d'invalidita INPS, qualora il consulente tecnico abbia riscontrato un'infermita di notevole gravita, pur se di per se non invalidante nella misura minima richiesta dalla legge (nella specie, trattavasi di silicosi invalidante al trenta per cento), il giudice non puo limitare il proprio giudizio alle risultanze della consulenza tecnica ma deve valutare tutti gli elementi extrapatologici, soggettivi ed ambientali, onde accertare se l'assicurato possa espletare senza usura un lavoro, con guadagno non inferiore alla meta di quello che egli poteva precedentemente ottenere. In questo accertamento, il giudice deve tener conto della possibilita di lavoro "intermedia" rispetto al lavoro precedentemente svolto ed a qualsiasi altro lavoro ipotizzabile: egli deve considerare, cioe, non necessariamente la sola precedente attivita ne qualsiasi altro tipo di attivita, bensi quella confacente alle attitudini dell'assicurato, di cui e indice saliente il mestiere svolto prima della malattia invalidante ed il relativo guadagno, onde deve poi svolgersi l'indagine in relazione ai lavori affini concretamente espletabili.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)