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Sez. 3, Sentenza n. 568 del 01/03/1974 (Rv. 368343 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE - MEDIAZIONE CON PATTO DI ESCLUSIVA E DI IRREVOCABILITA PER UN TEMPO DETERMINATO - OBBLIGO DELLO INTERMEDIATO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO FUTURO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368343-01

MEDIAZIONE - IN GENERE - MEDIAZIONE CON PATTO DI ESCLUSIVA E DI IRREVOCABILITA PER UN TEMPO DETERMINATO - OBBLIGO DELLO INTERMEDIATO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO FUTURO - ESCLUSIONE.*

Anche nella mediazione con patto di esclusiva e di irrevocabilita per un certo tempo, il conferimento dell'incarico non vincola in alcun modo l'intermediato a concludere il futuro contratto, anche se il mediatore, dopo aver accettato l'incarico, abbia svolto la sua opera di ricerca del contraente attivandosi per la conclusione dell'affare. (V 980'71, mass n 350934).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)