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Sez. 3, Sentenza n. 9818 del 09/10/1997 (Rv. 508681 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di mediazione - Obblighi delle parti - Obbligo per la parte conferente l'incarico di concludere l'affare propostogli dal mediatore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508681-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

La conclusione di un contratto di mediazione non comporta l'obbligo, per la parte che abbia conferito l'incarico al mediatore, di concludere l'affare propostole da quest'ultimo, pur se esso risulti del tutto conforme alle richieste originariamente avanzate, salvo il caso in cui, all'atto della convenzione negoziale di cui all'art. 1754 cod. civ., ed in deroga al disposto di cui al successivo art. 1755, non sia stato concertato l'obbligo di corresponsione della provvigione, da parte del cliente, indipendentemente dalla conclusione dell'affare e per effetto della semplice acquisizione, da parte del mediatore, di un offerta omogenea a quella indicatagli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)