Sez. 2, Sentenza n. 1143 del 07/05/1969 Ud. (dep. 09/12/1969) Rv. 113408 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - OBBLIGATORIETA - SUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME ANALITICO DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - OBBLIGATORIETA - SUSSISTENZA.*
Il principio secondo cui il giudice di merito e obbligato non gia a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma ad indicare, dopo avere considerato le une e le altre nel loro complesso, i soli elementi su cui si fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi 'per implicitò quei diversi rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano sotto il profilo logico incompatibili con la decisione adottata, non puo trovare applicazione nel caso di sentenza di assoluzione con formula dubitativa, tanto piu quando la attenzione del giudice di merito sia stata particolarmente richiamata sulla Rilevanza che, ai fini della decisione, quei rilievi e quelle circostanze avrebbero potuto avere. (V 111965, anno 1969, ed ivi citate 103879, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)