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Sez. 5, Sentenza n. 11782 del 29/10/1985 Ud. (dep. 10/12/1985) Rv. 171295 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - NON NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171295-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITÀ) - QUESTIONI CIVILI - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - NON NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

La norma di cui all'art. 19 cod. proc. pen. non impone al giudice penale di sospendere l'Esercizio dell'Azione se, attraverso lo apprezzamento degli elementi della controversia civile e senza entrare nel merito della causa, egli accerta che gli elementi in essa dedotti sono inconferenti, sì da poter considerare la controversia come un espediente di carattere puramente dilatorio, per cui ha l'Obbligo, proprio in osservanza di detta norma, di non ritardare il regolare svolgersi del procedimento. (V mass n 105170).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)