Sez. 2, Sentenza n. 2090 del 17/07/1973 (Rv. 365264 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PRONUNZIA DI INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - EFFETTI - RIGETTO DELLA DOMANDA PER MANCANZA DELLA DIMINUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PRONUNZIA DI INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - EFFETTI - RIGETTO DELLA DOMANDA PER MANCANZA DELLA DIMINUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
In seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale (sentenza Corte cost 6 luglio 1971 n 160) dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636, dovendo la norma, dichiarata incostituzionale, essere disapplicata d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente, la sentenza con la quale il giudice del merito abbia rigettato la domanda dell'assicurato per difetto del presupposto della riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo deve essere cassata con rinvio. (Conf 57/1973, mass n 361815).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)