Sez. 2, Sentenza n. 57 del 10/01/1973 (Rv. 361815 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE SUI GIUDIZI IN CORSO - RIGETTO DELLA DOMANDA DELL'ASSICURATO PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA O MENO DI UN TERZO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE SUI GIUDIZI IN CORSO - RIGETTO DELLA DOMANDA DELL'ASSICURATO PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA O MENO DI UN TERZO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
In seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale (sentenza 6 luglio 1971, n 160) dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939, n 636, dovendo la norma dichiarata incostituzionale essere disapplicata d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente, la sentenza con cui il giudice di merito abbia rigettato la domanda dell'assicurato per difetto del presupposto della riduzione della sua capacita di guadagno a meno di un terzo deve essere cassata con rinvio. (Conf 181/72, mass n 355967).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)