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Sez. L, Sentenza n. 3186 del 01/04/1994 (Rv. 486031 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere | Esenzione per i terreni montani ubicati ad altitudini inferiori ai settecento metri ex sentenza costituzionale n. 370 del 1985 - Estensione per le aziende in zone agricole svantaggiate - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486031-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere

La sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1985 - relativa all'illegittimità costituzionale della normativa (di cui alla legge n. 991 del 1952 e al D.L. n. 942 del 1977, convertito in legge n. 41 del 1978) che non prevedeva l'esenzione dai contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in zone montane ubicate ad altitudini inferiori ai settecento metri - non ha esplicato alcuna efficacia nei confronti delle aziende situate nelle così dette zone agricole svantaggiate, essendosi limitata, com risulta anche dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 1989, a risolvere la questione di legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico dei detti territori, senza esaminare il problema con riguardo a tali ultime zone.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 8 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)