Sez. 4, Sentenza n. 7597 del 08/11/2013 Ud. (dep. 18/02/2014) Rv. 259125 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Sanità pubblica - In genere - Direttore sanitario A.S.L. - Ausiliario del direttore generale - Poteri e doveri - Individuazione - Ingerenza del direttore generale - Responsabilità del direttore sanitario - Esclusione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Al direttore sanitario della A.S.L., quale ausiliario del direttore generale, spettano poteri e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria, ivi compresi quelli relativi alla tutela dei lavoratori che svolgono la propria prestazione nei luoghi della struttura aziendale, potendosi escludere la sua responsabilità solo nel caso in cui il direttore generale eserciti direttamente compiti di gestione, adottando i relativi atti amministrativi, così da ingerirsi nell'attività propria del direttore sanitario. (Nella fattispecie è stata esclusa la responsabilità del direttore sanitario per la ristrutturazione di una sala operatoria avvenuta senza il rispetto della normativa di settore - così contribuendo a determinare il decesso di un paziente - in ragione della diretta gestione dell'adeguamento della suddetta struttura sanitaria da parte del direttore generale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)