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Sez. 4, Sentenza n. 1866 del 02/12/2008 Ud. (dep. 19/01/2009) Rv. 242016 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale medica - Istituzioni sanitarie complesse - Struttura sanitaria operante in ambito carcerario - Posizione di garanzia - Individuazione - Soggetto in posizione apicale.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242016-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa professionale, il medico che, all'interno di una struttura sanitaria complessa, riveste funzioni apicali è titolare di un pregnante obbligo di garanzia ed è, pertanto, tenuto a garantire la correttezza delle terapie praticate ai pazienti. (Fattispecie nella quale il Dirigente di una struttura sanitaria operante all'interno di una Casa circondariale è stato ritenuto responsabile, a titolo di colpa omissiva, del decesso di una detenuta affetta da tubercolosi, per non avere diagnosticato in tempo la malattia, avendo omesso di assicurare l'esecuzione degli accertamenti diagnostici e della visita infettivologica prescritti da un medico consulente esterno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)