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Sez. 3, Sentenza n. 4970 del 04/04/2001 (Rv. 549244 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno - Natura compensativa e non moratoria - Conseguenze - Attribuzione d'ufficio anche senza specifica domanda della parte - Legittimità - Condizioni - Attribuzione a seguito di domanda formulata per la prima volte in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado - Legittimità - Mancata accettazione del contraddittorio della controparte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549244-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

Gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno causato da fatto illecito hanno natura compensativa, e non moratoria, prescindendo del tutto dalla mora del debitore, ed essendo, per converso, funzionali alla remunerazione del creditore per il mancato godimento di una somma di denaro. Ne consegue che essi possono essere attribuiti dal giudice tanto d'ufficio, in assenza di specifica domanda di parte (che abbia, peraltro, chiesto "l'integrale risarcimento del danno"), quanto nell'ipotesi in cui la parte ne abbia formulato la relativa richiesta soltanto in sede di conclusioni dinanzi al tribunale, poiché tale modifica della domanda originaria, integrando gli estremi della mera "emendatio libelli", rende irrilevante che la controparte, nelle sue conclusioni, abbia dichiarato di "non accettare il contraddittorio su domande nuove".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)