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Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 27/03/1997 (Rv. 503341 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno - Decorrenza di diritto ed attribuzione d'ufficio anche in assenza di specifica domanda - Condizione - Domanda di risarcimento integrale del danno - Necessità - Natura di tali interessi - Compensativa - Configurabilità - Computo - Anno per anno sulla somma via via rivalutata - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503341-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

Gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno decorrono di diritto ed il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno. Detti interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)