Sez. 1, Sentenza n. 904 del 03/04/1973 (Rv. 363261 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - OPERE IDRAULICHE - OCCUPAZIONI DEI FONDI PRIVATI - RELATIVE CONTROVERSIE - COMPETENZA DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - LEGITTIMITA O MENO DELL'OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - OPERE IDRAULICHE - OCCUPAZIONI DEI FONDI PRIVATI - RELATIVE CONTROVERSIE - COMPETENZA DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - LEGITTIMITA O MENO DELL'OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'art 140, lettera d, del RD 11 dicembre 1933, n 1775 - il quale attribuisce alla Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche la cognizione delle controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi in conseguenza dell'esecuzione o della manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione o di utilizzazione delle acque - non consente, nell'ambito delle occupazioni effettuate dalla pa in dipendenza delle opere in questione, di distinguere, ai fini della Competenza, tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive del requisito di legittimita. Rientrano quindi nella Competenza dei tribunali regionali non solo le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'occupazione, permanente o temporanea, disposta dal competente organo della pa in presenza dei presupposti idonei a giustificare il sacrificio o la limitazione del diritto di proprieta, secondo il procedimento e con la osservanza delle forme prescritte dall'ordinamento, e cioe quelle concernenti l'indennita di espropriazione o di occupazione, ma anche le controversie riguardanti le occupazioni sine titulo, e quindi illecite, purche effettuate per l'esecuzione o la manutenzione di opere idrauliche, o attinenti alla bonifica o alla derivazione ed all'utilizzazione di acque pubbliche. E cio sia nel caso in cui sia possibile la restituzione del terreno, sia nel caso di risarcimento del danno. (Conf 350/71, mass n 349895).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/12/1933 num. 1775 all. D art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)