Sez. 1, Sentenza n. 350 del 10/02/1971 (Rv. 349895 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - OPERE IDRAULICHE - OCCUPAZIONE PROTRATTA OLTRE IL BIENNIO - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO - SUSSISTENZA.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE O DI ALTRE GIURISDIZIONI - OPERE IDRAULICHE - OCCUPAZIONE PROTRATTA OLTRE IL BIENNIO - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO - SUSSISTENZA.*
L'art 140, lettera d), del RD 11 dicembre 1933, n 1775, il quale attribuisce alla Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche la cognizione delle controversie di qualunque natura, riguardanti l'occupazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi in conseguenza dell'esecuzione o della manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione o di utilizzazione delle acque, non consente nell'ambito delle occupazioni effettuate dalla pubblica amministrazione in dipendenza delle opere in questione, di distinguere, ai fini della Competenza, fra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimita. Conseguentemente rientrano nella Competenza dei tribunali regionali non solo le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dalla occupazione permanente o temporanea, disposta dal competente organo della pubblica amministrazione in presenza delle condizioni e dei presupposti idonei a giustificare il sacrificio o la limitazione del diritto di proprieta, secondo il procedimento e con l'osservanza delle forme prescritte dall'ordinamento, e cioe quelle concernenti l'indennita di espropriazione o di occupazione, ma anche le controversie riguardanti le occupazioni sine titulo e quindi illecite (purche effettuate per l'esecuzione o la manutenzione di opere idrauliche, o attinenti alla bonifica o alla derivazione ed all'utilizzazione di acque pubbliche), come quelle che, pur essendo state attuate in base ad un provvedimento legittimo della competente autorita amministrativa, siano protratte oltre il biennio previsto dall'art 73 della legge 25 giugno 1865, n 2359, senza che l'espropriazione per pu sia stata ancora pronunziata dal prefetto. E cio, sia nell'ipotesi in cui il diritto di proprieta leso dall'occupazione sine titulo possa essere reintegrato in Forma specifica, sia in quella in cui, a causa della trasformazione subita dall'immobile occupato dalla pubblica amministrazione in dipendenza della costruzione di un'opera destinata, in via permanente, a soddisfare un pubblico interesse, il diritto di proprieta possa essere reintegrato solo per equivalente, mediante il risarcimento del danno, concretantesi nel pagamento di una somma corrispondente al valore venale del bene e all'ammontare dei frutti perduti, salva la prova di ulteriori danni, dato che in tale situazione, pur non verificandosi il trasferimento alla pubblica amministrazione del bene da essa indebitamente occupato oltre il biennio, il proprietario risulta privato, in maniera assoluta e definitiva, della disponibilita e del godimento del bene stesso. Ne alcun argomento in contrario puo trarsi dal richiamo, contenuto nel citato art 140, alle controversie riguardanti le indennita previste dall'art 46 della predetta legge del 1865, giacche l'inclusione nella previsione normativa, accanto ed in contrapposizione alle ipotesi di occupazione sotto qualsiasi Forma, della responsabilita della pubblica amministrazione per Atti legittimi dimostra che il legislatore ha inteso assoggettare a una disciplina uniforme situazioni giuridiche che, pur sostanzialmente diverse nei presupposti soggettivi ed oggettivi, sono in realta tutte collegate dall'identita dell'interesse pubblico inerente al regime delle acque, e che, per il loro carattere speciale, si e ritenuto opportuno attribuire a un organo specializzato della giurisdizione ordinaria. (V 126'70, massima n 344871' 713'68, massima n 331942' 410'66, massima n 320811' 1488'64).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)