Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 01/03/1996 (Rv. 496087 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Azienda fallita - Insegna pubblicitaria - Omessa rimozione - Imposta sulla pubblicità - Pagamento - Responsabilità personale del curatore - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ
Soggetto dell'imposta sulla pubblicità è, a norma dell'art. 7 del d.p.r. n. 639 del 1972, colui che effettua la pubblicità, ovvero si giova del relativo messaggio ed è, pertanto, da escludersi che il curatore fallimentare sia "in proprio" soggetto di tale tributo in relazione alla pubblicità effettuata dall'azienda fallita, né può ipotizzarsi un suo personale obbligo verso l'ente impositore per non aver rimosso l'insegna pubblicitaria o, comunque, disdetto il contratto pubblicitario. Infatti, nel caso in cui la permanenza in posa dell'insegna generi, pur dopo il fallimento, l'obbligo tributario, questo grava sull'amministrazione fallimentare e la persona del curatore può essere eventualmente responsabile, per l'omessa rimozione, verso l'amministrazione stessa, ai sensi dell'art. 38 L.F.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 7, Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)