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Sez. 5, Sentenza n. 8154 del 21/01/1986 Ud. (dep. 11/08/1986) Rv. 173553 - 01

PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO O INTERNATO - CELEBRAZIONE DI GIUDIZIO - OBBLIGO DI DISPORRE LA TRADUZIONE - R.D. N. 602 DEL 1931 NORMA ORDINATORIA - FINALITÀ - INOSSERVANZA - EFFETTO - NULLITÀ NEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173553-01

PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO O INTERNATO - CELEBRAZIONE DI GIUDIZIO - OBBLIGO DI DISPORRE LA TRADUZIONE - R.D. N. 602 DEL 1931 NORMA ORDINATORIA - FINALITÀ - INOSSERVANZA - EFFETTO - NULLITÀ NEL GIUDIZIO - CONDIZIONI.*

La norma di cui all'art. 48 del R.d. n. 602 del 1931, concernente l'Obbligo del P.m. di provvedere a che l'imputato, se detenuto o internato altrove, sia tradotto nelle Carceri del luogo ove si celebra il giudizio per rimanervi anche nel corso dei termini per le impugnazioni e per la presentazioni dei motivi, è norma puramente ordinatoria ed essenzialmente amministrativo - processuale, con lo scopo di assicurare la presenza dell'imputato al dibattimento e di agevolarne l'Esercizio del diritto di difesa, con l'effetto che le modalità della sua applicazione intanto possono incidere sui diritti di intervento e di difesa e, quindi, comportare una nullità di ordine assoluto, in quanto sia accertato che l'imputato, a causa della sua traduzione o del suo trasferimento, sia stato posto nell'assoluta impossibilità di svolgere la propria attività difensiva e di conferire, a tal fine, con il difensore. (V mass n 160446).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/05/1931 num. 602 art. 48, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)