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Sez. U, Ordinanza n. 8057 del 21/04/2016 (Rv. 639395 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giurisdizione amministrativa esclusiva - Azione risarcitoria per lesione dell'affidamento su atto annullato in autotutela - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639395-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nelle materie di giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 (applicabile "ratione temporis"), l'azione risarcitoria per lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità dell'atto amministrativo poi annullato in autotutela rientra nella cognizione del giudice amministrativo e non può essere proposta al giudice ordinario, poiché l'azione amministrativa illegittima - composta da una sequela di atti intrinsecamente connessi - non può essere scissa in differenti posizioni da tutelare, essendo controverso l'agire provvedimentale nel suo complesso, del quale l'affidamento costituisce un riflesso, privo di incidenza sulla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)