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Sez. U, Ordinanza n. 22809 del 10/11/2010 (Rv. 614897 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Risarcimento del danno causato da provvedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Domanda proposta separatamente dalla domanda di annullamento del provvedimento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614897-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno che si assume causato da un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo (nella specie, riacquisto, da parte di un consorzio industriale, dei beni ceduti al privato, per mancata realizzazione del programma industriale, ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448), a nulla rilevando che tale domanda sia stata proposta separatamente da quella di annullamento del provvedimento atteso che la giurisdizione del predetto giudice non dipende dalla contemporaneità della richiesta ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, sicchè sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 63, Decreto Legisl. 31/03/1988 num. 80 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)