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Sez. 3, Sentenza n. 2426 del 23/04/1981 (Rv. 413201 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - RIVALUTAZIONE IN APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413201-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - RIVALUTAZIONE IN APPELLO - LIMITI.*

L'Obbligo di risarcimento del danno ha natura di debito di valore e, pertanto, nella sua liquidazione, deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatosi nel corso del giudizio, anche in grado di appello, salvo che il danneggiato non abbia chiesto la conferma della liquidazione effettuata dal primo giudice, cosi manifestando una volonta incompatibile con l'inclusione degli effetti della svalutazione monetaria nell'oggetto del riesame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)