Sez. 3, Sentenza n. 2831 del 16/03/1991 (Rv. 471300 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere | Mutamento del tipo di destinazione economica del fondo - Idoneità.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere
L'art. 10 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, seppure amplia i poteri dell'affittuario di fondo rustico, in quanto gli assegna una vasta area di autonomia nella organizzazione e gestione della impresa agricola e gli consente sia di scegliere liberamente il metodo produttivo reputato più idoneo, sia di adattare l'ordinamento colturale alle esigenze della organizzazione aziendale, non permette, però, di mutare il tipo di destinazione economica dato al fondo dal proprietario nell'ambito della generale destinazione agricola, né esime l'affittuario dall'obbligo di coltivarlo secondo le regole della buona tecnica agraria e pertanto di non arrecarvi danno.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)