Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002 (Rv. 552062 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario - Inadempimento ex art.5 legge n.203 del 1982 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari l'unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 legge del 3 maggio 1982, n. 203, quando modifichi l'originario ordinamento colturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo (nella specie, la S. C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il limite del rispetto dell'originario ordinamento colturale del fondo era da considerarsi violato per avere il conduttore trasformato i terreni dell'azienda, già destinati a pascolo, in seminativi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1618, Cod. Civ. art. 1620, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 5, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)