Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 11/07/1966 (Rv. 323555 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - RESTITUZIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE DIRETTE - INTERESSI - PAGAMENTI INDEBITI ESEGUITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - RESTITUZIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE DIRETTE - INTERESSI - PAGAMENTI INDEBITI ESEGUITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA.*
La legge 26 gennaio 1961, n. 29, in forza della quale sulle somme pagate per tasse ed imposte indirette sugli affari, ritenute non dovute in seguito a provvedimento amministrativo o giudiziario, spettano al contribuente gli interessi del tre per cento a semestre compiuto a decorrere dalla domanda di rimborso, si applica anche ai pagamenti indebiti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, dei quali sia stata chiesta la restituzione.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)