Sez. 1, Sentenza n. 917 del 13/05/1965 (Rv. 311782 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE SURROGATORIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA DI COSA ALTRUI.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE SURROGATORIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA DI COSA ALTRUI.*
L'Azione surrogatoria e proponibile non soltanto da chi e creditore di una somma di denaro, ma anche da chi e titolare di un diritto avente per oggetto un bene determinato ed individuale, quando il debitore, di fronte alla contestazione di un terzo in relazione al bene medesimo, trascuri di far valere il proprio diritto rispetto al terzò nella quale ipotesi l'avente causa ha diritto di sostituirsi a lui per la conservazione delle sue ragioni. (nella specie, era stato concluso per scrittura privata un contratto di compravendita di un immobile, di cui il venditore si era dichiarato proprietario, con patto di successiva stipulazione del rogito notarile. Il venditore si era poi rifiutato di stipulare il rogito, asserendo che egli non era proprietario dell'immobile perche aveva stipulato soltanto un compromesso di vendita con il proprietario effettivo. Il compratore, surrogandosi al suo dante causa, aveva citato in giudizio questo ultimo ed il preteso promittente per far accertare l'esistenza tra costoro di un valido contratto di vendita dell'immobile).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)