Sez. 2, Sentenza n. 3417 del 23/03/1993 (Rv. 481677 - 01)
Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale | Effetti estintivi - Limiti - Interessi e rivalutazione monetaria sulla residua parte del credito - Obbligo di liquidazione.
Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale
La compensazione giudiziale di una parte di un credito pecuniario opera quale fatto estintivo del medesimo sino alla concorrenza del contrapposto credito accertato a favore dell'altra parte, senza poter incidere sulla decorrenza degli interessi liquidati sulla residua parte del credito non estinta dalla compensazione e sulla rivalutazione monetaria della medesima a norma dell'art. 1224 comma secondo cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)