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Sez. 5, Sentenza n. 7359 del 24/10/2023 Ud. (dep. 19/02/2024) Rv. 286016-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE | Sottrazione di corrispondenza bancaria al coniuge finalizzata alla produzione nel giudizio di separazione - Reato di cui all'articolo 616 cod. pen. - Sussistenza - Giusta causa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286016-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE

Integra il delitto di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la condotta di colui che sottragga, al fine di produrla nel giudizio civile di separazione, la corrispondenza bancaria inviata al coniuge, non ravvisandosi, in tal caso, la giusta causa di cui all'art. 616, comma secondo, cod. pen., posto che il giudice può ordinare, d'ufficio o su istanza di parte, al coniuge o al terzo l'esibizione della documentazione necessaria per chiarire le condizioni economiche delle parti.

Cod. Pen. art. 616, Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)