Sez. 3, Sentenza n. 3653 del 15/11/1974 (Rv. 372170 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - DECORRENZA - DALLA NOTIFICA DEL PRECETTO - NULLITA DELLA NOTIFICA - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - DECORRENZA - DALLA NOTIFICA DEL PRECETTO - NULLITA DELLA NOTIFICA - IRRILEVANZA.*
Il termine di cinque giorni per proporre l'opposizione al precetto di cui all'art 617 cod civ decorre dalla data della notifica del precetto medesimo, anche quando sia fondata sull'assunto della mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie: per essere stato questo notificato in copia parzialmente illegibile), in quanto anche in questa ipotesi la data della notifica del precetto rappresenta il momento in cui insorge l'interesse del debitore a reagire alla minacciata esecuzione e l'opposizione diventa, pertanto, ammissibile. (V 1301'72, mass n 357827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)