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Sez. 1, Sentenza n. 19709 del 02/10/2015 (Rv. 637338 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Convenuto persona giuridica - Mancanza, insufficienza o incertezza assoluta, nell'atto introduttivo, del suo legale rappresentante - Nullità - Condizione - Incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente - Necessità - Sanabilità "ex tunc" con la costituzione in giudizio negli altri casi - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice.
Stato
decisa il 2015-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637338-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)

La mancata, insufficiente o erronea indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio (nella specie, ricorso per cassazione), del soggetto che ha la rappresentanza in giudizio della società convenuta (nella specie, una società in accomandita semplice, intimata in persona del socio accomandatario, anziché dei liquidatori nominati con atto iscritto nel registro delle imprese prima della notificazione del ricorso), determina la nullità dell'atto stesso solo quando si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente, risolvendosi, altrimenti, in una mera irregolarità, sanabile "ex tunc" con la costituzione in giudizio della società, in persona dei suoi effettivi legali rappresentanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)