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Sez. 1, Sentenza n. 19922 del 25/09/2007 (Rv. 598579 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) | Persona giuridica - Indicazione, nella citazione, dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio - Mancanza o incertezza assoluta - Nullità - Possibilità di esatta individuazione dell'ente - Mancanza di incertezza - Validità.
Stato
decisa il 2007-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598579-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO)

La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione, nell'atto di citazione, dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione della medesima persona giuridica; viceversa, tale omissione o insufficienza non può ritenersi incidente sulla validità dell'atto se dal suo contesto l'ente risulti individuato con esattezza in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto dal quale l'atto proviene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)