Sez. 4 - , Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 02
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Artt. 2087 cod. civ., 23 e 24 d.lgs. 81 del 2008 - Destinatari delle norme - Individuazione - Aggravante di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen. - Presupposti - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
I destinatari delle norme di cui agli artt. 2087 cod. civ. e 23 e 24, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono, rispettivamente, il datore di lavoro, coloro ai quali può imputarsi la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, e gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, sicchè, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre la loro violazione da parte di tali soggetti, ed eventualmente di altri in cooperazione colposa con i primi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 23, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 24, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)